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Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valida per l'anno 2008


Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valida per l'anno 2008


Assessorato alla Protezione Civile


VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;
VISTO la L. n. 225 del 24/02/1992;
VISTO il D.to L.vo n. 112 del 31/03/1998;
VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;
VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;
VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. n.15 del 12/05/1997;
VISTO il D.P.G.R. della Puglia n. 164 del 29/02/2008, pubblicato sul B.U.R.P. n.41 del 13/03/2008;
Ravvisata la necessità di richiamare l'attenzione sulla prevenzione degli incendi;

Rende noto


Che l'art. 1 del D.P.G.R. della Puglia n.164/2008 decreta che per l'anno 2008 è in vigore dal 15 giugno al 15 settembre lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1°giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

Che l'art. 2 del D.P.G.R. della Puglia n.164/2008 decreta ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. n.3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353 del 21/11/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree boscate della regione è tassativamente vietato:
  • accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  • inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca,
  • abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.


Che l'art. 4 del D.P.G.R. della Puglia n. 164/2008 decreta che i proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 12/05/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti e/o confinanti.

Che l'art. 5 del D.P.G.R. della Puglia n.164/2008 decreta che è fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2008, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

Che l'art .6 del D.P.G.R. della Puglia n.164/2008 decreta che i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2008, a realizzate una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

Che l'art. 9 del D.P.G.R. della Puglia n. 164/2008 decreta che le trasgressioni ai divieti previsti dall'art. 2, del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Che l'art. 10 del D.P.G.R. della Puglia n. 164/2008 decreta che ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 11 della Legge n. 353 del 21/11/2000

Si informa la cittadinanza che le segnalazioni di incendi e richieste di intervento vanno effettuate in via prioritaria al Corpo Forestale di Taranto, utilizzando il numero 099.7791331, oppure utilizzando il Numero Verde 1515.

Numeri telefonici utili:
  • Comando di Polizia Municipale tel.099.8216014;
  • Stazione di Laterza del Corpo Forestale dello Stato tel. 099.8297326;
  • Vigili del Fuoco tel. 115.


Laterza, lì 10 aprile 2008

L'Assessore alla Protezione Civile
Geom. Antonio LATERZA
Il Sindaco
Giuseppe CRISTELLA



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